PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la fondazione «Fondazione Musical italiano», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato senza fini di lucro, con sede in Milano.

Art. 2.

      1. La Fondazione persegue i seguenti scopi istituzionali:

          a) tutela, promozione e diffusione del musical, in Italia e all'estero, anche mediante iniziative adottate di intesa con scuole, università e istituti di istruzione e collaborazioni con analoghi organismi stranieri nonché con emittenti televisive, giornali e periodici;

          b) sostegno delle attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli artisti del musical, anche attraverso forme di collaborazione con istituzioni e soggetti già operanti.

Art. 3.

      1. Lo statuto della Fondazione stabilisce i compiti e l'organizzazione della Fondazione medesima. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed è approvato, entro sei mesi dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

      1. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione,

 

Pag. 4

composto da un numero di componenti non superiore a cinque;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della stessa, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione delle presente proposta di legge, al fine di favorire l'avvio dell'attività della Fondazione, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti.
      3. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti personalità di elevato profilo culturale, avendo riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità professionali e organizzative.

Art. 6.

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila sulla gestione della Fondazione e trasmette al Parlamento una relazione annuale sulle attività della Fondazione medesima.

      2. La Fondazione è equiparata, ai fini fiscali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 7.

      1. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) eventuali contributi dello Stato e di altri enti pubblici;

 

Pag. 5


          b) eventuali proventi di gestione e altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali;

          c) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani o stranieri;

          d) eventuali conferimenti di beni e liberalità di soggetti privati.

Art. 8.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, alla Fondazione è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.